ANDREA

ZANONI

Europee 2024

Cerca

Cassazione, detenere richiami vivi senza anello identificativo è reato

Zanoni: «Un altro colpo mortale a questa barbarie»

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di uso di mezzi di caccia vietati nel caso di richiami vivi non identificabili tramite anello inamovibile. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: «Invito il Corpo Forestale dello Stato e tutte le guardie venatorie, volontarie e non, ad applicare la norma senza sconti».

 

Con la sentenza numero 7949/2013 del 19/02/2013 (Udienza del 20/09/2012), la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto il reato di uso di mezzi di caccia vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 21 lettera r, secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”.

 

La nozione di “mezzi vietati” va intesa, dunque, in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato, compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile”.

 

La sentenza di Cassazione riguarda un ricorso contro una sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Bergamo del 20/10/2011 numero 1870/2010. Con questa sentenza, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Andrea Zanoni, eurodeputato e vice Presidente dell’Intergruppo per il Benessere degli Animali al Parlamento europeo ha commentato la sentenza con soddisfazione: «Un altro colpo fondamentale è stato inferto dai giudici alla barbara pratica dell’uso dei richiami vivi. Già a gennaio, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto il reato di maltrattamento nella detenzione di questi poveri uccelli nelle anguste gabbie utilizzate dai cacciatori. Dall’Europa, il Commissario Ue all’Ambiente Janez Potočnik aveva sottolineato che i roccoli, così come autorizzati attualmente, sono illegali. Con la sentenza appena pronunciata siamo davanti alla pietra tombale della caccia con i richiami vivi».

 

«Invito il Corpo Forestale dello Stato e tutte le guardie venatorie, volontarie e non, ad applicare senza sconti la linea normativa confermata dalla Corte di Cassazione – ha concluso Zanoni – L’uso dei richiami vivi è una barbarie che deve diventare retaggio di un vergognoso passato.  È una delle pratiche più crudeli usate dai cacciatori, insieme alla cattura con le reti da uccellagione di uccelli migratori negli impianti autorizzati dalle Regioni, che vengono destinati alla caccia da appostamento fisso, nonostante il parere sfavorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in palese violazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. Ogni anno assistiamo impotenti alla morte di migliaia di piccoli volatili che vengono catturati. Si tratta di esemplari, anche di specie in declino, che dopo la cattura vengono detenuti tutta la vita in gabbie piccolissime che non permettono loro nemmeno di aprire le ali. Si atrofizzano i muscoli, le zampe si ricoprono di piaghe e ulcere, il tasso di mortalità è impressionante (VIDEO)».

 

BACK GROUND

 

Con la sentenza numero 2341/13 del 17/01/2013 (udienza del 7/11/2012), la Terza Sezione della Corte di Cassazione aveva riconosciuto il reato di maltrattamento di cui all’articolo 727 comma 2 del Codice Penale nella detenzione di uccelli in gabbie anguste, motivando la decisione in quanto “il detenere uccelli in gabbie anguste piene di escrementi, essendo l’inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all’articolo 727 comma 2 del Codice Penale poiché, alla luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli”.

 

A gennaio 2013, Zanoni aveva presentato un’interrogazione alla Commissione europea sugli scarsi o addirittura inesistenti controlli in merito alle deroghe alla cattura di uccelli vivi di Veneto e Lombardia. Il Commissario Potočnik aveva risposto sottolineando che “Ogni deroga concessa dalle autorità nazionali a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c, della Direttiva Uccelli è permessa solo se esercitata in condizioni rigidamente controllate. Tutte le deroghe devono inoltre specificare i controlli da svolgere e indicare l’autorità competente a dichiarare il rispetto delle condizioni richieste”.

 

 

Ufficio Stampa On. Andrea Zanoni

Email info@andreazanoni.it  

Tel (Bruxelles) +32 (0)2 284 56 04

Tel (Italia) +39 0422 59 11 19

Sito www.andreazanoni.it

Twitter Andrea_Zanoni

Condividi

Consulta l'archivo per mese ed anno

Ultimi comunicati stampa