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Biogas e digestato, l’Ue ne verifichi gli effetti su ambiente, allevamenti e salute umana

L’eurodeputato Andrea Zanoni presenta un’interrogazione per chiedere alla Commissione europea di indagare sugli eventuali effetti tossici del digestato prodotto da impianti a biogas. “Preoccupano i recenti casi di avvelenamento animali. La Commissione chiarisca come deve essere considerata e quindi trattata questa sostanza al fine di evitare gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini”

 

“L’Ue verifichi scrupolosamente i possibili gravi effetti del digestato ricavato da impianti di produzione di biogas sui terreni agricoli, sugli animali d’allevamento e quindi sulla salute dei cittadini”. Lo chiede con un’interrogazione alla Commissione europea Andrea Zanoni, eurodeputato ALDE e membro della commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo. “Si tratta di una sostanza che viene sparsa nei campi contenente molto probabilmente elementi tossici che invece potrebbero essere neutralizzati con un processo di compostaggio. I recenti casi di botulismo (grave intossicazione anche mortale causata dall’ingestione di cibi avariati nei quali si trova la tossina prodotta dal bacillo botulino, ndr) che ha portato alla morte di decine di mucche in provincia di Padova costituisce una sirena d’allarme sulla quale va fatta assolutamente chiarezza”.

 

Sotto accusa l’utilizzo del digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica (centrali a biogas) in agricoltura senza che questo sia stato sottoposto a compostaggio.

 

“Ad agosto ho fatto presente alla Commissione (INTERROGAZIONE del 1/08/2013) che nel maggio precedente a Trebaseleghe (PD) si è verificata una moria di mucche a causa di avvelenamento da botulino. Secondo quanto emerso dalle indagini epidemiologiche, la tossina potrebbe essere stata contenuta nel terreno presente nel fieno consumato dai bovini. Nel raggio di circa quattro chilometri a Trebaseleghe sono in funzione ben quattro centrali a biogas”, afferma Zanoni.

 

“Oggi chiedo alla Commissione europea di chiarire come vada considerato il digestato così prodotto in relazione alle normative ambientali e di sicurezza pubblica comunitarie”, conclude l’eurodeputato.

 

Zanoni ha partecipato a Venezia il 15 settembre alla conferenza “Grande sviluppo del biogas in agricoltura – I pericoli che incombono per l’ambiente, l’economia e il mondo rurale” insieme al biologo Gianni Tamino e all’agricoltore specializzato Franco Zecchinato.

 

 

NOTE (TESTO DELL’INTERROGAZIONE del 24/09/2013)

 

Con la legge di conversione 7 agosto 2012 – n. 134 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.», il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici, è considerato sottoprodotto.

Anche la Corte di Cassazione Penale, Terza sezione, con la sentenza n.33588 del 31.08.2012, assimila, ai sensi del DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152“, il digestato agli effluenti animali. Anche se l’effluente zootecnico non rientra tra i rifiuti organici biodegradabili, secondo quanto riportato a pag.5 del Libro verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell’Unione europea COM(2008) 811, dicembre 2008

“Salvo diversa indicazione, nel presente documento il termine “compost” indica sia il compost prodotto direttamente dai rifiuti organici biodegradabili sia il digestato sottoposto a compostaggio”, intendendo con ciò che la prassi comune sia quella di inviare il digestato ad impianti di compostaggio e non l’utilizzo tal quale.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH, le disposizioni del regolamento per sostanze, miscele ed articoli non sono applicabili ai rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE, mentre sono esentate dalle sole disposizioni dei titoli II (registrazione delle sostanze), V (utilizzatori a valle) e VI (valutazione): a) le sostanze di cui all’allegato IV, b) le sostanze di cui all’allegato V. L’allegato V del REACH, al punto 12, esclude dai suddetti obblighi il compost ed il biogas, ma in nessun punto compare il digestato. Tutto ciò premesso, la Commissione può chiarire ai sensi del diritto comunitario, se il digestato  rientra tra le sostanze per le quali si applica l’articolo 6 “Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele” del regolamento (CE) n. 1907/2006  (REACH)?

 

 

Ufficio Stampa Eurodeputato Andrea Zanoni

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