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Zanoni: “L’Ispra impallina nuovamente la caccia in deroga: la Giunta Zaia smetta di assecondare la parte più estremista del mondo venatorio”

“Non è un periodo fortunato per il consigliere Berlato, capo dei cacciatori in deroga: il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale della legge sul nomadismo venatorio (1) e l’Ispra ha nuovamente bocciato la caccia in deroga”.  Lo rende noto alla vigilia dell’apertura della stagione venatoria il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, ricordando il parere negativo dato dall’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale alla Regione sui “Prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/Ce di Storno Sturnus vulgaris, Fringuello, Fringilla coelebs, Peppola Fringilla montifringilla, Frosone Cocchothraustes coccothraustes, Pispola, Anthus pratensis e Prispolone, Anthus trivialis”.

“Si è trattato di un tentativo maldestro, visto che una risposta identica era stata data lo scorso anno. In realtà il De profundis della caccia in deroga era stato decretato già nel 2013 quando l’Italia rischiò una sanzione per la violazione della direttiva ‘Uccelli’, la 2009/ 147/CE, pari a circa un miliardo di euro, proprio a causa di Veneto e Lombardia – ricorda l’esponente democratico – Zaia e l’assessore Pan, che ha chiesto di far cacciare questi piccoli uccelli migratori canori protetti a livello mondiale,  dovrebbero smetterla di assecondare le tesi  del presidente della Terza Commissione Berlato perché rischiano di commettere nuovi errori. Eppure la recente Legge sul nomadismo venatorio che il Governo ha impugnato alla Consulta dovrebbe aver insegnato qualcosa. Ma non solo – insiste Zanoni – La suprema Corte di Cassazione con una sentenza della Terza Sezione ha messo in discussione il contenuto delle leggi 20/2015 e 11/2016 sugli appostamenti di caccia precari e fissi stabilendo che per le altane dei colombacci serve sempre e comunque l’autorizzazione paesaggistica”.

“In ogni caso sono pronto  a denunciare ogni tentativo di ritorno della caccia in deroga, come ho già fatto nel 2013, recandomi direttamente dal Procuratore capo della Corte dei Conti affinché siano i diretti responsabili, consiglieri regionali o assessori, a pagare il danno erariale delle sanzioni europee e non i contribuenti veneti”, conclude Zanoni.

 

NOTA (1)

La L.R.18/2018 è stata impugnata il 10 agosto dal Governo Italiano per i seguenti articoli: l’art. 65 sulla possibilità di esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta (ovvero da appostamento fisso a vagante e viceversa per quindici giorni) e sull’esercizio del nomadismo venatorio in Ambiti territoriali di caccia altrui per trenta giorni, il 66 sull’attività venatoria con abbattimento di fauna per tutto l’anno nei campi di addestramento cani, il 68 sulla possibilità per le associazioni non riconosciute a livello nazionale di entrare negli organismi direttivi dei Comprensori alpini, il 69 sulla  caccia alle anatre dai natanti e il 71 sulla caccia al cormorano, riconosciuto invece come specie protetta.

 

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE ISPRA

 

 

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