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Sottoprodotti animali per la produzione di biocarburanti, Italia fuorilegge?

Andrea Zanoni (IdV) presenta un’interrogazione alla Commissione europea per accertare la compatibilità con la normativa europea dell’utilizzo dei prodotti animali vietati di scarto della macellazione e altri materiali organici animali per produrre biocarburanti.

 

“Troppo spesso per produrre energia si calpesta l’ambiente. Nel caso dei biocarburanti sarebbe un paradosso”

 
“Utilizzare i sottoprodotti animali e i prodotti di scarto derivati dalla macellazione per produrre biofuel, con tanto di incentivi statali, è in contrasto con la normativa comunitaria? Quali rischi per l’ambiente deriverebbero dal loro utilizzo per la produzione di biocarburanti?”. Lo chiede Andrea Zanoni, eurodeputato IdV e membro della commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, con un’interrogazione alla Commissione europea. “L’esperienza insegna che spesso in Italia scarti e rifiuti vengono utilizzati inappropriatamente per la produzione di energia e in violazione della legislazione ambientale. Invito l’Ue a fare luce su questo dubbio provvedimento del Ministero della Salute della Repubblica Italiana”.

 
Zanoni: “Il sospetto è che si ci trovi di fronte ad una mossa per aggirare ogni vincolo tecnico e sanitario sulle modalità di trattamento di questi materiali e l’obbligo di valutazione preventiva dei nuovi metodi di trattamento a cura dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA, solo per produrre biocarburanti vendibile poi sul mercato”. Per questo Zanoni chiede agli esperti della Commissione europea di verificare la compatibilità della norma italiana con i regolamenti Ue 1069/2009/CE e 142/2011/CE.

 
BACKGROUND

 
L’art. 33 (comma 5-ter) del decreto legislativo italiano n. 28 del 3 marzo 2011 prevede forme di incentivazione per la produzione di biocarburanti a partire anche da prodotti (grassi) derivati da sottoprodotti animali di “categoria 1” (definiti e disciplinati nell’utilizzo e nel trattamento dai regolamenti 1069/2009/CE e 142/2011/CE). Le condizioni previste per ottenere gli incentivi consistono nel rispetto della disciplina Ue su questi materiali e nella qualifica degli stessi quali sottoprodotti “non rifiuti”.

 
Questa qualifica escluderebbe in realtà questi sottoprodotti animali dall’applicazione della normativa comunitaria che dovrebbe regolarne lo smaltimento, ovvero le condizioni e procedure stabilite per il loro utilizzo energetico nonché dall’applicazione della direttiva comunitaria sull’incenerimento dei rifiuti (direttiva 2000/76/CE), per sottoporli esclusivamente al regime dei combustibili, peraltro paradossalmente quale fonti rinnovabili.

 
Ufficio Stampa On. Andrea Zanoni

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