ANDREA

ZANONI

Consigliere Regionale

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Governo Renzi: nuove restrizioni sulla caccia e sui richiami vivi.

Con il decreto-legge n.91 del 24 giugno 2014 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24 giugno 2014) sono state modificate alcune disposizioni della legge sulla caccia, la n.157/92 che limitano l’importazione di uccelli, l’uso delle armi e l’uso dei richiami vivi. Zanoni: “Questo provvedimento del governo Renzi significa lo stop definitivo all’importazione di Passeri dalla Cina e un giro di vite sulle carabine e sui richiami vivi”

 

Il 24 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge adottato dal Governo Renzi durante il Consiglio dei Ministri del 13 giugno scorso che prevede delle importanti modifiche alla legge sulla caccia , la L.157/92, tese a proteggere maggiormente la fauna selvatica.

RCHIAMI VIVI: in merito alla detenzione e uso per scopi venatori non ci sarà più distinzione tra i richiami vivi di cattura e quelli di allevamento, pertanto i limiti numerici si calcolano con il cumulo degli esemplari allevati e di cattura. Una bella batosta per chi commercia i richiami vivi di allevamento troppo spesso provenienti da catture illecite. La cattura dei chiami vivi potrà avvenire inoltre solo con atto amministrativo, ovvero un atto non blindato, come la legge, che potrà essere impugnato dalle associazioni ambientaliste.

 

CARABINE A COLPI LIMITATI: le carabine usate per la caccia a Cervi, Caprioli, Camosci, ecc. non potranno piu’ avere un numero illimitato di colpi ma dovranno avere caricatori contenenti al massimo due proiettili.

 

DIVIETO IMPORTAZIONE FAUNA SELVATICA: non sarà più possibile commerciare, importare, detenere  uccelli vivi e morti appartenenti a specie protette. Questa norma stronca il commercio di specie protette importate spesso dalla Cina e da alcuni paesi africani come la passera mattugia. Inoltre i cacciatori non potranno più importare fauna selvatica protetta cacciata in paesi extra europei di manica larga.

 

Accolgo con soddisfazione queste modifiche della legge sulla caccia frutto anche del mio lavoro al Parlamento Europeo teso a far rispettare anche in Italia la Direttiva Uccelli. Non appena il decreto sarà convertito in legge tutte le Regioni italiane dovranno adattare le proprie leggi regionali prima dell’apertura della stagione venatoria. Sono fiducioso che dopo questo decreto arrivi anche lo stop definitivo ai richiami vivi e su questo fronte la Senatrice Silvana Amati del Partito Democratico ha già annunciato che presenterà al Senato un emendamento per l’abolizione dell’uso dei richiami vivi.  

 

Andrea Zanoni – www.andreazanoni.it

 

NOTE:

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014

ART. 16 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo venatorio.  Procedura  di   infrazione   2014/2006,   Caso   EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot  5391/13/E1TE1  –  Modifiche  al  decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione   della direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per l'informazione territoriale nella Comunita'  europea.  Caso  EU-Pilot 4467/13/ENVI)

 

Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate  le  seguenti modificazioni:   

DISPOSIZIONE FUTURA a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

DISPOSIZIONE ATTUALE Art.4 comma 3 L.157/92  3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

 

 

DISPOSIZIONE FUTURA b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;

 

DISPOSIZIONE ATTUALE art.4 comma 4 L.157/92 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (Comma così modificato dalla L. n. 39/20002)

 

 

DISPOSIZIONE FUTURA   c) all'articolo 5,  al  comma  2,  le  parole:  «di  cattura»  sono soppresse e le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,  comma  4»,  sono   sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo  sassello;  tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»

 

DISPOSIZIONE ATTUALE  art. 5 comma 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

 

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DISPOSIZIONE FUTURA   2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio  1992,  n.157,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia non possono contenere piu' di due cartucce.».

 

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3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

DISPOSIZIONE FUTURA     a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna  selvatica; che non appartengano alle seguenti  specie:»  sono  sostituite  dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti  a  tutte  le specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   ad eccezione delle seguenti:»;

 

DISPOSIZIONE ATTUALE  bb) vendere, detenere per vendere, [trasportare per vendere](*), acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);(*)

 

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DISPOSIZIONE FUTURA     b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se importati dall'estero.».

 

DISPOSIZIONE ATTUALE cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

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