L’Ue indaga sul piano cave della Provincia di Bergamo

Il Commissario Ue all’Ambiente risponde all’eurodeputato Andrea Zanoni: la Commissione europea ha chiesto delucidazioni all’Italia sul perché il piano sia stato approvato senza l’opportuna Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Zanoni: “Si sospetta un raggiro delle regole ambientali europee. Adesso vediamo come si giustificheranno le autorità italiane

 

“La Commissione contatterà le autorità italiane per ottenere chiarimenti sull’applicazione della direttiva al piano Cave della Provincia di Bergamo”. E’ la risposta del Commissario Ue all’Ambiente Janez Potočnik all’interrogazione di Andrea Zanoni, eurodeputato ALDE e membro della commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, sulla possibile violazione del diritto comunitario derivante dalla mancata sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Cave per la Provincia di Bergamo, approvato dalla Regione Lombardia nel maggio 2008. Zanoni: «Adesso vediamo cosa risponderanno le autorità italiane in merito a questo grave caso che mette sotto scacco un’intera provincia già interessata da vaste attività estrattive”.

 

Il sospetto di violazione del diritto comunitario è alto per la mancata sottoposizione del Piano Cave alla procedura di VAS sia per la mancata sottoposizione della questione di interpretazione pregiudiziale dell’articolo 13 della Direttiva stessa alla Corte di Giustizia, da parte del Consiglio di Stato”, spiega Zanoni, che aveva denunciato a Bruxelles come “un simile Piano Cave, quello della Provincia di Varese, approvato dal Consiglio Regionale Lombardo il 30 settembre 2008 n. 698 senza VAS, era stato oggetto della procedura Pilot/2706/11/ENVI, che ha portato la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. IX/4851 del 13 febbraio 2013, ad avviare solo la VAS postuma”.

 

Invece la Direttiva 2001/42/CE sottopone a VAS “i piani e i programmi… che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure… previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” e, all’articolo 4, chiarisce come “la Valutazione Ambientale Strategica debba essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.

 

 

BACKGROUND

 

L’articolo 13 della Direttiva dispone che vadano sottoposti a VAS anche i piani approvati dopo il 21 luglio 2006, ancorché avviati prima del 21 luglio 2004. Le associazioni WWF, Italia Nostra e Legambiente hanno fatto ricorso contro il Piano (R.G. 1040/08) ottenendo dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, la sentenza 1927/2012 che ha censurato l’assenza di VAS, applicando proprio l’articolo 13 della Direttiva.

 

La sentenza n. 446/2013 del Consiglio di Stato, sullo stesso Piano Cave ha, invece, escluso la necessità di VAS, la natura self executing dell’art. 13 della Direttiva 2001/ 42/CE e, pur giudice di ultima istanza, non ha fatto ricorso al rinvio previsto dall’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

 

 

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