Approvata la nuova legge regionale sulla VIA – Valutazione di Impatto Ambientale.

Ieri 8 febbraio 2016 il Consiglio regionale ha approvato con 23 voti favorevoli (Lega Nord, Lista Zaia, Indipendenza Veneta, Forza Italia, Fratelli d’Italia), 18 astenuti (PD, Lista Moretti, M5S, Fare/Tosi, Popolari) e nessun contrario, il Progetto di Legge n. 16 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” di cui ero correlatore di minoranza.

Questa riforma della legge regionale sulla VIA – Valutazione di Impatto Ambientale è sicuramente innovativa e più moderna rispetto all’attuale legge regionale n.10 del 1999, visto che applica alcuni contenuti innovativi della nuova Direttiva VIA europea, la 2014/52/UE, di cui sono stato relatore al Parlamento europeo e che dovrà essere recepita dai 28 stati dell’Unione Europea entro il 16 maggio del 2017.

Perciò la nostra regione con questa legge potrebbe, almeno per alcuni contenuti, arrivare prima dello stato centrale nel recepimento della direttiva comunitaria di settore.

La valutazione di impatto ambientale è una procedura di fondamentale importanza perché serve a valutare i possibili impatti sull’ambiente, e quindi anche sulla salute dell’uomo, di un determinato progetto prima che lo stesso sia realizzato.

Ad esempio, se all’Ilva di Taranto fosse stata fatta una valutazione di impatto ambientale seria e precisa non avremmo avuto quei disastri ambientali, sanitari, lavorativi ed economici che tutti noi ormai conosciamo.

Nello spirito costruttivo e di collaborazione che si è registrato nel corso di quattro mesi di lavoro, va detto che rispetto alla proposta originaria del PDL 16, sono state introdotte diverse novità, grazie a delle proposte che ho avanzato alla II Commissione e che sono state condivise dai colleghi del PD e Lista Moretti ed accettate e quindi condivise dalla maggioranza, proposte che hanno introdotto anche alcuni dei punti cardine della succitata nuova Direttiva UE sulla VIA.

Elenco per punti queste novità rispetto al testo originale:

  • Una norma per evitare situazioni di conflitto di interessi interno alla Regione (Articolo 6), per evitare che chi deve controllare non sia subalterno a chi realizza l’opera, ovvero per evitare conflitti qualora l’autorità competente coincida con il soggetto committente. Ciò potrebbe verificarsi nel caso delle cosiddette grandi opere. Questa disposizione ricalca quanto previsto nel nuovo art. 9 bis della direttiva 2011/92/UE, introdotto dalla succitata direttiva 2014/52/UE;

  • Una norma contro il conflitto di interessi riferita ai componenti del Comitato tecnico VIA compresi i consulenti esterni (articolo 7 comma 4) che avranno dei vincoli di esercizio nell’attività professionale;

  • L’introduzione di sanzioni (articolo 20 comma 4) per chi viola la norma sulla VIA che vanno dal 5 al 20% del valore dell’opera e possono comportare la sospensione dei lavori e anche la demolizione dell’opera o impianto, prevedendo anche il ripristino dei luoghi;

  • La possibilità data anche alle associazioni ambientaliste (articolo 15 comma 3) di chiedere ed ottenere l’inchiesta pubblica, ovvero un tavolo di confronto con i progettisti, il comitato VIA e tutti coloro che hanno presentato osservazioni come i sindaci, i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste e di categoria;

  • Evitare la presentazione del progetto al pubblico, da parte del committente, nel periodo estivo (periodo di fermo giudiziario). Ciò consentirà una più ampia partecipazione del pubblico alla conferenza di presentazione del progetto e conseguentemente la possibilità di scrivere ed inoltrare più agevolmente le osservazioni al progetto da parte di Sindaci, associazioni di categoria ed ambientalisti, comitati e cittadini;

  • i consulenti esterni dovranno avere un’esperienza nel settore di competenza di almeno cinque anni ed avere una laurea non triennale.

Oltre alle suddette novità, vengono ridotti i consulenti esterni a favore di quelli interni alla regione riducendo i costi per il bilancio regionale e la Commissione VIA verrà sostituita da un Comitato VIA.

La decisione finale spetterà alla “conferenza dei Servizi decisoria” previo parere del Comitato tecnico VIA, e il provvedimento di VIA sarà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA.

Ci sono tuttavia anche dei lati non positivi: in ben 14 articoli del testo di legge vengono assegnati poteri e compiti, ovvero la stesura di atti di indirizzo, alla Giunta regionale.

Troppi, era meglio definire alcune questioni direttamente in legge perché c’è troppa discrezionalità di scelta in mano alla Giunta regionale.

Va comunque precisato che alcuni di questi atti di indirizzo saranno sottoposti al vaglio della competente commissione consigliare ambiente, ovvero i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d) dell’articolo 4 e di cui al comma 6 dell’articolo 7.

All’articolo 12 viene prevista la valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare con l’intento positivo di sburocratizzare l’iter e dare delle risposte di fattibilità con progetti meno onerosi per le aziende, questo però potrebbe confliggere con la norma statale ed essere perciò oggetto di impugnativa per incostituzionalità a causa delle difformità con l’articolo 23 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 in tema di VIA.

Attenderemo quindi di poter leggere e studiare con attenzione tutti quei provvedimenti che la Giunta dovrà emanare nei prossimi mesi al fine di effettuare ulteriori valutazioni.

Andrea Zanoni

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