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Biogas e digestato: va applicata la direttiva UE sui rifiuti

Il Commissario Ue all’Ambiente risponde all’interrogazione dell’eurodeputato Andrea Zanoni sugli eventuali effetti tossici del digestato prodotto da impianti a biogas: rispettare la normativa Ue sui rifiuti. Zanoni: “Ad oggi il digestato è considerato un rifiuto. Le autorità locali rispettino la normativa sui rifiuti per evitare che sui nostri campi vengano sparse sostanze potenzialmente nocive

 

I digestati derivanti dalla produzione di biogas sono considerati rifiuti prodotti e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti”. È la risposta del Commissario Ue all’Ambiente Janez Potočnik all’interrogazione dell’eurodeputato Andrea Zanoni, membro della commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, sui possibili gravi effetti del digestato, lo scarto di risulta da impianti di produzione di biogas sui terreni agricoli, sugli animali d’allevamento e quindi sulla salute dei cittadini.

 

Dopo i recenti casi di botulismo (grave intossicazione anche mortale causata dall’ingestione di cibi avariati nei quali si trova la tossina prodotta dal bacillo botulino, ndr) che ha portato alla morte di decine di mucche in provincia di Padova, Zanoni aveva chiesto alla Commissione europea di fare chiarezza su come dovesse essere considerato il digestato, ovvero se un rifiuto o una sostanza chimica e pertanto regolamentata dalla normativa europea REACH.

 

L’applicazione della direttiva rifiuti confermata dal Commissario Ue comporta la non pertinenza del REACH. Tuttavia, come precisa lo stesso Potočnik, “il Centro comune di ricerca sta lavorando sui criteri volti a stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale per i rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico, e il digestato rientra in questa categoria di rifiuti”. Questo vuol dire che “questo lavoro preparatorio potrà portare in futuro all’elaborazione di un regolamento specifico che definirà le circostanze in cui un digestato cessa di essere un rifiuto e può essere considerato una sostanza che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento REACH”.

 

L’eurodeputato Andrea Zanoni ha così commentato: “Fino al momento in cui non saranno a disposizione nuovi studi, il digestato va considerato come un rifiuto e come tale va trattato. Le autorità italiane devono applicare le disposizioni della normativa Ue sui rifiuti alla lettera affinché sui nostri campi non vengano sparse sostanze potenzialmente nocive per gli animali, l’ambiente e la salute dei cittadini”.

 

NOTE

 

Secondo il Commissario Ue Janez Potočnik, I digestati sono dunque esenti dagli obblighi di cui all’articolo 6 di REACH, in particolare quelli relativi alla registrazione. Si arriva a queste conclusione associando l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 3 del regolamento REACH. L’articolo 3 contiene la definizione delle sostanze, delle miscele e degli articoli che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. L’articolo 2, paragrafo 2, elenca le sostanze alle quali il regolamento REACH non si applica: «I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento».

 

Lo scorso agosto Zanoni ha presentato un’interrogazione alla Commissione denunciando che nel maggio precedente a Trebaseleghe (PD) si era verificata una moria di mucche a causa di avvelenamento da botulino. Secondo quanto emerso dalle indagini epidemiologiche, la tossina potrebbe essere stata contenuta nel terreno presente nel fieno consumato dai bovini. Nel raggio di circa quattro chilometri a Trebaseleghe sono in funzione ben quattro centrali a biogas.

 

Zanoni ha partecipato a Venezia il 15 settembre scorso alla conferenza “Grande sviluppo del biogas in agricoltura – I pericoli che incombono per l’ambiente, l’economia e il mondo rurale” insieme al biologo Gianni Tamino e all’agricoltore specializzato Franco Zecchinato.

 

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