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Esposto di Zanoni al Governo per impugnare il Piano casa del Veneto

 Mercoledì 8 gennaio, l’eurodeputato PD Andrea Zanoni ha scritto al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, e a Saverio Lo Russo, Coordinatore dell’Ufficio per l’esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale affinché venga impugnato il Piano casa adottato dalla Regione Veneto. «Si tratta di un testo normativo in palese contrasto con i dettami costituzionali in tema di competenze statali, in materia di tutela dell’ambiente e di pianificazione paesaggistica e che non prevede alcuna autorizzazione per le aree vincolate o tutelate»

 

 Mercoledì 8 gennaio 2014, l’eurodeputato PD Andrea Zanoni, membro della Commissione ENVI Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, ha scritto al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Graziano Delrio e a Saverio Lo Russo, Coordinatore dell’Ufficio per l’esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale affinché il Governo impugni il Piano casa adottato dalla Regione Veneto.

 

 Con la Legge regionale 29 novembre 2013, numero 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, il Consiglio regionale veneto ha previsto la liberalizzazione degli interventi edilizi con smisurati incrementi volumetrici in gran parte del territorio regionale.

 

 Il cosiddetto Piano casa è stato al centro di un incontro giovedì 9 gennaio 2014 a Ca’Farsetti a Venezia, dove i sindaci di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno  hanno illustrato le iniziative che attueranno in riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia contenute nel “Piano casa ter” del Veneto.

 

 «Le semplificazioni procedurali amministrative previste nel documento si pongono in violazione alle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e di pianificazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e delle competenze in tema di coordinamento in materia di beni culturali ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione -ha spiegato l’eurodeputato Zanoni – La terza proroga di quello che in realtà è un banale “piano” per incrementi volumetrici nel campo dell’edilizia sarà applicabile fino al 10 maggio 2017 e sarà utilizzabile addirittura per gli edifici realizzati fino al 31 ottobre 2013 per il 20% della volumetria o della superficie esistente, fino a 150 metri cubi per unità immobiliare, addirittura su corpi separati entro una distanza di 200 metri dall’edificio principale».

 

 «Il Governatore Luca Zaia sponsorizza il nuovo Piano spacciandolo per “cubatura zero” – ha proseguito Zanoni – Come si spiegano allora i nuovi centri commerciali consentiti nei centri storici anche in deroga agli strumenti urbanistici. Non esistono più limiti alle altezze degli edifici. A ben vedere si tratta in tutti i casi descritti di fattispecie che vanno ben oltre le possibilità di deroga di cui all’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 “Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”. Nel testo non c’è traccia delle necessarie autorizzazioni ambientali per le aree tutelate con il vincolo paesaggistico o con il vincolo idrogeologico o rientranti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale, tutelate rispettivamente dalle Direttive 92/43/CEE e  09/47/CE. Il Piano casa adottato si pone in questo modo in palese contrasto con la disciplina di cui al Decreto legislativo 42/2004 che assoggetta qualsiasi modifica permanente di territorio tutelato con vincolo paesaggistico a specifica autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del medesimo vincolo, con violazione di disposizioni a carattere penale».

 

BACKGROUND

 

 Nel caso di demolizioni e ricostruzioni con miglioramenti energetici o con edilizia sostenibile gli aumenti volumetrici possono addirittura essere rispettivamente del 70% e dell’80% della volumetria esistente, anche su aree di sedime diverse da quelle dell’edificio originario. Anche per l’obbligatoria rimozione dell’amianto è concesso un aumento volumetrico del 10% ed è incentivata la demolizione di edifici in zone a rischio idraulico con la ricostruzione in altre zone con un premio volumetrico del 50% della volumetria esistente. Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è concesso un ulteriore ampliamento del 40% della volumetria.

 

Con Legge numero 14 del 9 gennaio 2006, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000”, l’Italia ha assunto precisi impegni internazionali per l’attuazione di politiche di tutela dei beni paesaggistici insistenti sul proprio territorio e con il Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è inteso applicare su tutto il territorio nazionale una disciplina uniforme ed innovativa in materia di tutela del paesaggio in attuazione dell’articolo 9 Costituzione.

 

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