ANDREA

ZANONI

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L’ennesima proroga del vecchio piano faunistico venatorio scaduto nel 2012, in mancanza dell’approvazione del nuovo piano, impedirà ai privati di chiedere il divieto di caccia nel proprio terreno.

 C’è però un rimedio per consentire questo diritto previsto per legge tramite l’approvazione di un mio emendamento.

 

Le attuali normative sulla caccia prevedono la possibilità di vietare la caccia su domanda dei conduttori e proprietari di terreni da inoltrare alla regione (NOTA 1).

Questo diritto viene però garantito dalle leggi solo ed esclusivamente durante una breve finestra temporale di trenta giorni, ovvero “entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio” sul bollettino ufficiale della regione Veneto, il cosiddetto BUR.

Perciò solo con l’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio, che per legge dura cinque anni,  scatta questa possibilità prevista per legge.

Risulta evidente che questo sacrosanto diritto dei cittadini veneti viene negato perciò da ben 10 anni, ovvero dall’approvazione del Piano Faunistico venatorio del febbraio del 2007 valido per il quinquennio 2007/2012.

Tutto ciò a causa del fatto che in Veneto, a scadenza del vecchio piano avvenuta nel 2012, invece di fare il nuovo piano si è andati avanti riesumando il vecchio piano, proroga su proroga fino ai giorni nostri, senza quindi riaprire la finestra temporale dei trenta giorni utile per i proprietari dei terreni di inoltrare domanda alla regione per vietarne la caccia.

Ora con l’ennesima proroga in votazione in Consiglio regionale il 9 febbraio 2017 (NOTA 2) che non prevede l’apertura dei 30 giorni per le domande dei privati, è necessario approvare un emendamento alla legge di proroga del Piano, emendamento che ho avuto cura di sottoporre all’ufficio legislativo del Consiglio, che riconosce finalmente il sacrosanto diritto di poter richiedere il divieto di caccia nei propri terreni, così come concesso dalle leggi statati e regionali, aprendo questa benedetta finestra temporale.

La richiesta del divieto di caccia (ovvero della sottrazione del proprio fondo all’attività programmata faunistico venatoria), deve essere corredata anche di una relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato, può essere fatta per determinati casi, ovvero per:

a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell’anno precedente;

b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;

c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;

d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

Le associazioni che tutelano l'ambiente e gli animali e soprattutto i possessori dei terreni agricoli, con particolare riferimento agli agricoltori e alle loro associazioni di categoria, credo auspichino che in questa ennesima proroga venga inserita una norma che salva diritto di chiedere il divieto di caccia in casa propria, mi auguro perciò che il mio emendamento venga approvato dall’aula.

Andrea Zanoni

 

Nota 1: articolo 15 comma 3 della legge nazionale sulla caccia n.157/92),  l’articolo 8 comma 7 della legge regionale sulla caccia, la n.50/93, l’articolo 21 comma 1 del regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 1/2007.

Nota 2: PDL PROROGA PIANO: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/10/pdl/PDL_0214/3000_5Ftesto_20licenziato_20da_20commissione.pdf

 

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