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Centraline idroelettriche – Zanoni (PD): “Qual è il metodo utilizzato dal Comitato Via regionale per valutare i progetti? Ci sono norme europee da rispettare”

“L’Unione Europea dà delle prescrizioni precise sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di progetti per le centraline idroelettriche, con particolare attenzione al possibile deterioramento dei corsi idrici. Quale metodologia di valutazione sta adottando il Comitato Via della Regione al fine di rispettare le norme Ue ed evitare di incappare in una procedura d’infrazione?”. Lo chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che informa “di aver presentato in merito una corposa interrogazione, sottoscritta anche dalla collega Francesca Zottis, da Cristina Guarda (AMP), Pietro Dalla Libera (Veneto Civico), Patrizia Bartelle, Manuel Brusco e Simone Scarabel (Movimento 5 Stelle)”.

“Nell’attesa del pieno recepimento del Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente n. 29/2017 ‘Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali (…)’ – esordisce l’esponente dei Democratici – sussiste infatti il pericolo che la Regione continui ad autorizzare impianti in violazione del principio di ‘non deterioramento’ del corpo idrico, prescritto dalla Direttiva Quadro Ue Acque, perfino nei corsi d'acqua più significativi, classificati ‘in stato elevato’ o ‘siti di riferimento’. Occorre quindi valutare preventivamente il possibile deterioramento e gli impatti cumulativi delle derivazioni prima di poterle autorizzare”.

“E a questo riguardo – sottolinea il Vicepresidente della Commissione regionale Ambiente – la Regione Veneto pare a oggi non aver ancora individuato alcuna procedura. A febbraio 2017, il Ministero dell’Ambiente, per ottemperare agli impegni presi con la Commissione Eu per evitare che le procedure di pre infrazione denominate Eu Pilot 6011/2014 e Eu Pilot 7304/2015 si trasformassero in procedura di infrazione, ha emanato il Decreto direttoriale n. 29/STA, al fine di recuperare i ritardi dell’ Italia e delle Regioni nel recepimento della Direttiva Acque”.

“Il Decreto – spiega in particolare il consigliere Dem – approva le Linee Guida per la valutazione ambientale preventiva dei progetti di derivazione idrica, ma demanda ad una delibera dell’Autorità di bacino distrettuale, nel nostro caso del Distretto Alpi orientali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, l’adeguamento degli approcci metodologici ai criteri delle Linee guida. Nelle more del suo recepimento, il Decreto 29, anziché prevedere una sospensione della valutazione delle domande in attesa della piena operatività delle Linee guida, come sarebbe stato opportuno visto il generalizzato ritardo del nostro Paese nell’attuazione di quanto richiesto dalla Direttiva Acque, fa salve le metodologie già elaborate delle Regioni (cioè permette loro di valutare i progetti con il metodo precedentemente utilizzato), dando per scontato che tutte abbiano già individuato una procedura codificata e scientifica di valutazione”.

“E invece le cose stanno diversamente – ricorda Zanoni – mentre alcune Regioni hanno un metodo di valutazione preventivo (detto ex ante) delle domande, come quelle che fanno parte del Distretto Padano (Lombardia, Piemonte ecc.), che hanno adottato il metodo Era (Esclusione Repulsione Attrazione), in Veneto invece un metodo pare non esistere proprio”.

“Per questo – continua il consigliere regionale – chiediamo alla Giunta di esplicitare chiaramente quali progetti sono stati valutati e sono in valutazione alla Via o allo Screening Via da febbraio 2017, e con quale metodo e come la Giunta intende comportarsi nelle more della piena operatività delle Linee guida”.

“Inoltre – conclude Andrea Zanoni – vogliamo sapere come il Comitato Via stia valutando le domande sui corpi idrici in stato elevato o sui corpi idrici individuati come siti di riferimento, tenuto conto che le Linee guida sono già del tutto esplicite circa il divieto assoluto di autorizzare impianti su corpi idrici in stato elevato o siti di riferimento, a prescindere dalla individuazione dei valori soglia”.

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